PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono a sopprimere i consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni.
      2. Le funzioni e i compiti attualmente svolti dai consorzi di bonifica sono attribuiti dalle regioni alle province. Le regioni emanano disposizioni al fine di garantire che la difesa del suolo venga attuata in maniera coordinata fra gli enti che hanno competenza al riguardo, nel rispetto dei princìpi dettati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle competenze delle province fissate dall'articolo 19 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi.

Art. 2.

      1. Le province subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai consorzi di bonifica, soppressi ai sensi dell'articolo 1.
      2. Il personale che al momento della soppressione risulti alle dipendenze dei consorzi di bonifica passa alle dipendenze delle regioni, delle province e dei comuni, secondo modalità determinate dalle regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nei contingenti numerici realmente rispondenti alle effettive necessità degli enti.

Art. 3.

      1. Con la soppressione dei consorzi di bonifica sono abrogate tutte le disposizioni regolanti la contribuzione dei consorziati.